Art. 2.
(Definizioni di inquinamento luminoso e ottico).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste;

          b) inquinamento ottico: qualsiasi illuminazione diretta o indiretta prodotta da impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è richiesto illuminare.